CAPPOTTO TERMICO A SPESSORE = RESTRINGIMENTO DEI BALCONI, PARTI COMUNI ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. Il tribunale di Roma con sentenza N. 17997 del 16 dicembre 2020, si è pronunciata sull’impugnazione di alcune delibere inerenti lavori condominiali fra cui il risanamento energetico delle facciate e delle coperture condominiali. Il Giudicante ha definito fondata la doglianza attorea secondo cui l’opera edile (cappotto termico a spessore) avrebbe inciso sul DIRITTO INDIVIDUALE DEI PROPRIETARI attraverso un MUTAMENTO DELLA PROPRIETÀ INDIVIDUALE. Secondo la perizia in atti, la realizzazione del CAPPOTTO TERMICO A SPESSORE, avrebbe ridotto il piano di calpestio dei balconi di proprietà degli attori nonché del medesimo terrazzo lastrico solare anche se non praticabile con INEVITABILE DISAGIO DEI PROPRIETARI E DEI CONFINANTI. Appare dunque lesiva del DIRITTO DI PROPRIETÀ DEI CONDOMINI e CONFINANTI andando a RIDURRE LA SUPERFICIE UTILE ED EVENTUALE OCCUPAZIONE DI ALTRUI PROPRIETÀ. La sentenza IMPONE la necessità di rispettare i diritti dei PROPRIETARI e di ADOTTARE PREVENTIVAMENTE LE SOLUZIONI TECNICHE IDONEE AD EVITARE LA LESIONE DEGLI STESSI DIRITTI. Siamo a disposizione per informazioni dettagliate sulla nostra bio soluzione a basso spessore omologata alla vigente normativa ECO SUPERBONUS 110% e rispettosa della sentenza.